Le persone che hanno esaurito il loro diritto non beneficiano più delle indennità di disoccupazione, anche se non sono ancora riuscite a reinserirsi nel mercato del lavoro. Di che cosa va tenuto conto in questo caso e quali possibilità esistono per ricevere ulteriormente un sostegno viene spiegato qui di seguito. Se una persona ha esaurito il diritto dopo il compimento dei 60 anni occorre inoltre osservare le disposizioni riguardanti le prestazioni transitorie per i disoccupati.
Esaurimento del diritto all’indennità: come procedere?
Gli Uffici regionali di collocamento (URC) vi offrono i loro servizi di consulenza e di collocamento anche dopo che avete esaurito il vostro diritto. Anche se non percepite più le indennità giornaliere, l’URC può continuare a fornirvi consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego.
Consigliamo comunque, a chi non l’avesse ancora fatto, di contattare direttamente le imprese private di collocamento. Sul sito internet Membri – swissstaffing trovate gli indirizzi di alcune imprese di collocamento private autorizzate.
Vi incoraggiamo inoltre ad attivare e sfruttare la vostra rete di contatti personali, che spesso favoriscono nuove occasioni d’impiego. Oggi molti posti vengono occupati anche attraverso il «mercato del lavoro nascosto» da candidati che si propongono spontaneamente senza attendere che venga pubblicato un annuncio.Per chi è disposto a spostarsi, può essere utile consultare le borse del lavoro dei Paesi confinanti. La rete europea EURES offre su un portale centralizzato circa un milione di posti in tutta Europa. Forse tra questi c’è quello che fa al caso vostro! Se avete delle domande, sul sito internet Ricerca di un impiego nell’UE/AELS trovate altre informazioni, compresi gli indirizzi di contatto dei consulenti EURES per la Svizzera.
Anche dopo aver esaurito il diritto all’indennità potete beneficiare, a determinate condizioni, di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino alla fine del termine quadro in corso. Otterrete maggiori informazioni consultando i Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro o rivolgendovi al vostro consulente URC.
Se vi trovate in una delle situazioni seguenti, comunicatelo alla vostra ultima cassa di disoccupazione.
Avete perso il vostro diritto all’indennità di disoccupazione durante il termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione e, durante lo stesso termine,
- avete compiuto i 25 anni (il numero massimo di indennità giornaliere passa a 260 o 400 in base al periodo di contribuzione);
- avete compiuto i 55 anni e potete comprovare 22 mesi di contribuzione (il numero massimo di indennità giornaliere passa a 520);
- avete meno di 25 anni e avete ora un obbligo di mantenimento (il numero massimo di indennità giornaliere passa a 260 o 400 in base al periodo di contribuzione);
- avete più di 25 anni, potete comprovare 22 mesi di contribuzione e percepite una rendita d’invalidità corrispondente a un grado d’invalidità di almeno il 40 % (il numero massimo di indennità giornaliere passa a 520).
I disoccupati che hanno diritto alle indennità giornaliere sono assicurati contro gli infortuni presso la Suva. Questa copertura termina 31 giorni dopo l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione. La Suva offre però agli assicurati la possibilità di prolungarla di sei mesi al massimo, dietro pagamento di un premio, mediante una particolare convenzione. Se durante questi sei mesi non riuscite a trovare un impiego o se non vi avvalete di questa assicurazione convenzionale, dovete comunicarlo alla cassa malati.
La copertura della Suva contro gli infortuni è molto più ampia di quella della cassa malati: mentre quest’ultima si assume unicamente le spese di cura, la Suva versa anche indennità giornaliere e rendite senza esigere alcuna partecipazione (franchigia e aliquota percentuale) alle spese di cura (cfr. Info-Service per i disoccupati).
Con l’esaurimento del diritto all’indennità i contributi all’AVS non sono più conteggiati dalla cassa di disoccupazione. Gli anni di contribuzione mancanti possono comportare una riduzione della rendita AVS. Dopo che avete esaurito il vostro diritto siete considerati persone senza attività lucrativa e dovete comunicarlo alla cassa di compensazione AVS del vostro Cantone di domicilio o all’agenzia AVS del vostro Comune di domicilio.
Le persone che percepiscono un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione superiore a 81.20 franchi sono obbligatoriamente assicurate presso la Fondazione istituto collettore LPP per i rischi di decesso e d’invalidità. In caso di esaurimento del diritto all’indennità, rimangono assicurate per un altro mese presso la Fondazione. Se prima di questo termine inizia un nuovo rapporto di previdenza, la competenza è trasferita al nuovo istituto di previdenza. Se durante la disoccupazione siete rimasti assicurati presso la cassa pensione dell’impiego precedente, rientra nella sua sfera di competenza fornirvi maggiori informazioni.
Quando il diritto all’indennità giornaliera giunge a termine, l’assicurazione contro la disoccupazione non versa più alcun supplemento per assegni familiari. Le casse cantonali di compensazione AVS vi informano sugli assegni familiari. Altre spiegazioni riguardanti il tema degli assegni familiari sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), che offre anche informazioni sulle prestazioni accordate ai genitori in caso di necessità, quando il reddito non è sufficiente a garantire il sostentamento.
Se vi trovate in una situazione finanziaria precaria, avete la possibilità di iscrivervi al servizio di assistenza sociale del vostro Comune di domicilio. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi direttamente al vostro Comune di domicilio oppure consultare il sito internet La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).
Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
Le persone che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione dopo il compimento dei 60 anni e che non riescono più a conseguire un reddito sufficiente possono beneficiare di prestazioni transitorie fino al loro pensionamento se:
- sono stati assicurati presso l’Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) in Svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo il compimento dei 50 anni;
- in questi 20 o più anni hanno guadagnato almeno 21 510 franchi all’anno;
- dispongono di una sostanza non superiore a 50 000 franchi (persone sole) o 100 000 franchi (coppie sposate), gli immobili utilizzati quale abitazione non sono presi in considerazione;
- sono domiciliati in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e
- le spese riconosciute superano i redditi computabili.
Le prestazioni transitorie sono destinate alla copertura del fabbisogno generale vitale, delle spese di pigione e dell’assicurazione malattie. Dall’importo saranno detratti i redditi e una parte del patrimonio. Le prestazioni transitorie sono destinate inoltre alla copertura delle spese di malattia e disabilità fino a un massimo di 5000 franchi per persone sole o 10 000 franchi per coppie sposate. In totale le prestazioni transitorie possono ammontare al massimo a 44 123 franchi all’anno (persone sole) o a 66 184 all‘anno (coppie sposate).
Per maggiori informazioni sul diritto alle prestazioni transitorie e sul loro calcolo si rimanda alla pubblicazione concernente le Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani disponibile sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Se desiderate iscrivervi per beneficiare delle prestazioni transitorie dovete rivolgervi all’organo esecutivo competente. Di regola è la cassa di compensazione del vostro Cantone di domicilio.