Nel promemoria per le assicurate (PDF, 293 kB, 26.07.2023) sono illustrati gli effetti della riforma AVS sul diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2024. Tutte le informazioni contenute nel presente promemoria sono rivolte esclusivamente alle donne, in quanto per gli uomini la riforma non comporta alcun cambiamento.
Effetti della riforma AVS
Disoccupati - COVID-19
Vista la situazione straordinaria, fra marzo e agosto 2020 tutti gli aventi diritto hanno ricevuto un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari dalla cassa di disoccupazione. Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di questi assicurati è stato prolungato della durata in cui hanno percepito le indennità supplementari, per un massimo di sei mesi. Se è stato aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro relativo al periodo di contribuzione è stato prolungato.
Sì. Il Parlamento aveva deciso le seguenti modifiche alla legge COVID-19:
- si poteva riscuotere fino a un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari;
- pertanto queste indennità giornaliere potevano essere riscosse nei mesi di marzo, aprile e maggio.
- Per riscuotere le indennità giornaliere supplementari le persone disoccupate dovevano soddisfare i criteri abituali richiesti per fruire dell’assicurazione contro la disoccupazione, disporre ancora il 1° marzo 2021 di un termine quadro in corso e non aver ancora esaurito in quel momento il diritto massimo ordinario alle indennità giornaliere. Anche le persone disoccupate fra il 1° marzo e il 31 maggio 2021 potevano beneficiare di questo diritto fino al 31 maggio 2021;
- i termini quadro per la riscossione delle prestazioni erano stati prolungati di tre mesi.
- Se viene aperto un nuovo termine quadro entro il 31.12.2023, il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato in misura pari alla durata del precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Disoccupati, cosa fare?
Tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente contro la disoccupazione. L'obbligo di pagare i contributi è disciplinato dalla legge sull'AVS. Il salario è assicurato dall'assicurazione contro la disoccupazione (AD) se raggiunge in media 500 franchi al mese.
Le persone che svolgono un'attività indipendente non sono assicurate.
Non hanno diritto all'indennità i lavoratori dipendenti se, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una SA, socio di una Sagl, compartecipe finanziario o membro di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare considerevolmente le decisioni del datore di lavoro, nonché i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda. Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra Cassa di disoccupazione.
Se siete cittadini svizzeri o cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio in Svizzera e se avete lavorato o seguito una formazione all’estero, leggete la domanda 2.
Il diritto all’indennità di disoccupazione (ID) termina con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS o con la riscossione della rendita di vecchiaia AVS.
Per far valere il diritto all’indennità di disoccupazione (ID) dovete soddisfare i seguenti presupposti:
Disoccupazione
Dovete essere totalmente o parzialmente disoccupati. Siete assicurati, anche se esercitate un’attività a tempo parziale e cercate un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale. Nota bene: siete considerati disoccupati soltanto dopo esservi annunciati presso il servizio competente. L’annuncio può avvenire sul sito www.lavoro.swiss o comparendo di persona presso l’URC competente.
Perdita di lavoro / perdita di salario
Dovete presentare la prova di almeno una perdita di lavoro di 2 giorni e di una conseguente perdita di salario.
Residenza in Svizzera
La vostra cittadinanza non ha alcuna rilevanza per il diritto all’indennità. Tuttavia dovete essere domiciliati in Svizzera (i cittadini stranieri devono essere titolari di un permesso valido di domicilio o di soggiorno). Se abitate all’estero e lavorate in Svizzera (frontalieri) ricevete di regola le ID nel Paese di residenza secondo le disposizioni ivi vigenti.
Età lavorativa
Avete terminato la scuola dell’obbligo, non avete ancora raggiunto l’età AVS e non percepite una rendita di vecchiaia AVS.
Periodo di contribuzione
Dovete dimostrare di aver svolto per almeno 12 mesi un’attività lucrativa dipendente soggetta all’obbligo contributivo nel corso dei 2 anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (termine quadro per il periodo di contribuzione).
Se vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni e non avete percepito l’ID durante questo periodo, dovete comprovare di aver svolto un periodo di contribuzione di 12 mesi nel corso dei 4 anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato di 2 anni al massimo dopo ogni nuovo parto.
Se all’inizio del periodo in cui vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni stavate già beneficiando dell’ID, se a quel momento non avevate esaurito il diritto a tutte le indennità giornaliere e al momento di reiscrivervi alla disoccupazione non avevate adempiutoe al periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, il vostro termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 2 anni. Questa nuova iscrizione deve avvenire nei 2 anni successivi alla fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Durante questo periodo potete percepire le indennità giornaliere non ancora richieste.
Se avete cessato un'attività indipendente negli ultimi 2 anni prima della presentazione della domanda, allo stesso modo può scattare una proroga del termine quadro per il periodo di contribuzione.
Se al momento di avviare l'attività indipendente esisteva già un termine quadro per la percezione delle prestazioni e la re-iscrizione avviene entro 2 anni dalla fine di tale periodo, quest'ultimo può essere prorogato di 2 anni.
Sono parimenti computati come periodo di contribuzione:
- lo svolgimento di un’attività dipendente in Svizzera soggetta all’obbligo contributivo;
- i periodi di contribuzione maturati in uno Stato dell’UE/AELS da cittadini dell’UE/AELS se, come ultima occupazione, hanno svolto un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera. Per i frontalieri domiciliati in Svizzera il computo avviene anche se, come ultima occupazione, non hanno svolto un’attività soggetta all’obbligo contributivo in Svizzera;
- lo svolgimento di un’attività dipendente soggetta a contribuzione per un’azienda svizzera all’estero (lavoro distaccato);
- il servizio militare, il servizio civile o di protezione civile.
Mancato adempimento del periodo di contribuzione
In caso di mancato adempimento del periodo di contribuzione siete parimenti assicurati se per un periodo complessivo superiore a 12 mesi non siete stati vincolati da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi…
- formazione, a condizione che siate stati domiciliati in Svizzera per almeno 10 anni;
- malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siate stati domiciliati in Svizzera;
- soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
- ha soggiornato in uno stato non UE / AELS per più di un anno per lavorarci,
- è di nazionalità svizzera o cittadina UE o EFTA stabilita in Svizzera, e
- presenta un periodo contributivo di 6 mesi in Svizzera nei due 2 precedenti l’annuncio per l'assicurazione di disoccupazione.
Per le persone stabilite in Svizzera provenienti da uno stato non UE / AELS, i soggiorni superiori ad un anno al di fuori della Svizzera, vengono presi in considerazione.
Siete pure esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione se siete costretti a intraprendere o a estendere un’attività lucrativa dipendente a causa delle seguenti evenienze o per motivi simili, se l’evento corrispondente non risale a più di 1 anno e se all’insorgere di tale evento eravate domiciliati in Svizzera:
- divorzio o scioglimento di un’unione domestica registrata;
- separazione tra coniugi o partner;
- decesso del coniuge o del partner registrato;
- soppressione di una rendita AI
Idoneità al collocamento
Dovete essere idonei al collocamento, vale a dire, essere disposti, in grado e autorizzati ad accettare un lavoro ritenuto ragionevolmente esigibile e a partecipare a un provvedimento di reinserimento (cfr. Info-Service, “Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento”, n. 716.800).
Prescrizioni di controllo
Dovete partecipare alla giornata informativa e ai colloqui di consulenza e di controllo conformemente alle prescrizioni dell’URC. Inoltre dovete intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per evitare o abbreviare la disoccupazione.
Su lavoro.swiss o presso il vostro URC riceverete informazioni sulle casse di disoccupazione pubbliche o private che potrete scegliere. La scelta della cassa è vincolante per tutta la durata del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Per far valutare i propri diritti, la persona assicurata deve presentare alla cassa disoccupazione i seguenti documenti:
- il modulo «Domanda d'indennità di disoccupazione»
- gli attestati del datore di lavoro degli ultimi 2 anni
- altre informazioni richieste dalla cassa di disoccupazione
- il modulo «PD U1», se arrivate in Svizzera da un Paese dell'UE/AELS
Alla fine di ogni mese dovete presentare alla vostra CD i seguenti documenti:
- il modulo «Indicazioni della persona assicurata»
- altre informazioni richieste dalla cassa di disoccupazione
Tutti i moduli necessari sono disponibili su lavoro.swiss e presso i vostri organi d'esecuzione. Il diritto all'indennità decade se non è fatto valere entro 3 mesi.
Nell’ambito del vostro obbligo di collaborare siete tenuti a fornire gratuitamente ai vostri organi d’esecuzione tutte le informazioni necessarie per determinare il vostro diritto all’indennità. Pertanto dovete segnalare ai vostri organi d’esecuzione anche qualsiasi cambiamento relativo al vostro diritto all’indennità, ad esempio nei casi seguenti: conseguimento di un guadagno intermedio, avvio di un’attività indipendente, malattia o infortunio.
Dovete consegnare agli organi d’esecuzione, entro i termini previsti, i documenti completi e debitamente compilati affinché la Cassa di disoccupazione possa calcolare esattamente e versare in tempo l’indennità di disoccupazione a cui avete diritto.
Per adempiere all’obbligo di ridurre il danno dovete intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per evitare o abbreviare la vostra disoccupazione. Già prima di essere disoccupati, siete tenuti a effettuare ricerche d’impiego mirate e di regola secondo i metodi usuali di candidatura - se del caso, anche al di fuori dell’attuale settore professionale. Le candidature che non rispondono a concrete offerte di lavoro (cosiddette candidature spontanee) svolgono soltanto un ruolo complementare.
Dovete inoltrare la prova delle vostre ricerche di lavoro all'URC, al più tardi entro i primi 5 giorni del mese seguente. Senza una giustificazione valida, le prove delle ricerche di lavoro inoltrate in ritardo non saranno prese in considerazione. Siete obbligati ad accettare un’occupazione ritenuta ragionevolmente esigibile.
La persona assicurata deve annunciare il più rapidamente possibile all’URC competente e alla propria cassa di disoccupazione qualsiasi lavoro svolto durante il versamento dell’indennità di disoccupazione.
In linea di principio dovete accettare senza indugio qualsiasi occupazione. Non è ragionevolmente esigibile e pertanto escluso dall’obbligo di accettazione un lavoro che…
- non è conforme alle condizioni di lavoro usuali;
- non tiene adeguatamente conto delle vostre capacità o dell’attività svolta in precedenza (non si applica alle persone minori di 30 anni);
- non è conforme alla vostra situazione personale (età, salute, situazione familiare);
- richiede uno spostamento quotidiano per recarsi al lavoro di oltre 4 ore;
- compromette considerevolmente il reinserimento nella vostra professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
- vi procura una remunerazione inferiore al 70% del guadagno assicurato, a meno che non abbiate diritto alle indennità compensative nell'ambito di un guadagno intermedio.
Vi spettano 5 indennità giornaliere alla settimana (da lunedì a venerdì). Siccome il numero di giorni feriali varia a seconda del mese1, l’importo mensile dell’indennità di disoccupazione (ID) non è sempre uguale. In linea di principio, l’importo dell’ID dipende dal salario soggetto a contribuzione AVS che avete conseguito nel corso degli ultimi 6 o – se più favorevole per voi – degli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione (guadagno assicurato2).
Avete diritto a un’ID pari all’80% del guadagno assicurato se…
- avete obblighi di mantenimento nei confronti dei figli;
- il vostro guadagno assicurato non supera i 3'797 franchi;
- percepite una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40%.
In tutti gli altri casi, l’ID ammonta al 70% del guadagno assicurato.
Se avete figli a carico, di regola avete diritto a un assegno per i figli e a un assegno di formazione. L'importo degli assegni è determinato in base alla legge cantonale sugli assegni familiari in vigore.
Dall’ID vanno detratti i contributi alle assicurazioni sociali3, e trattandosi di cittadini stranieri, eventualmente le imposte alla fonte4.
Indennità giornaliere per persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione
Se siete esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione avete diritto a 90 indennità giornaliere. La vostra indennità giornaliera equivale all'80% dell'importo forfettario che, a seconda della formazione e dell'età, ammonta a 153, 127, 102 o 40 franchi al giorno. Questi importi sono ridotti della metà se siete esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione, perfezionamento professionale o al termine del tirocinio, se avete meno di 25 anni e se non avete alcun obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
1A seconda del mese, il numero dei giorni feriali varia da 20 a 23; in media sono 21,7 giorni.
2In caso di forti fluttuazioni salariali, il guadagno assicurato viene calcolato in base a una media.
3Contributi alle assicurazioni sociali: contributi all’AVS/AI/IPG, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e alla previdenza professionale. L’obiettivo consiste nell’evitare sia le lacune contributive sia le lacune nella copertura assicurativa. La vostra CD provvederà comunque al necessario. Va notato che i contributi alla LPP coprono i rischi di decesso e invalidità, ma non di vecchiaia. Troverete informazioni più dettagliate sulla previdenza professionale nell'Info-Service .
4Solo per cittadini stranieri soggetti all'imposta alla fonte.
La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede di regola un termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni. Il termine quadro
decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti del diritto alla prestazione.
A seconda dei presupposti avete diritto alle seguenti prestazioni massime:
La Cassa di disoccupazione (CD) versa di regola le indennità giornaliere di ogni mese nel corso del mese successivo e vi invia un conteggio scritto. Affinché le indennità giornaliere possano essere versate il più rapidamente possibile, dovete fare pervenire quanto prima tutti i documenti necessari alla cassa di disoccupazione.
È chiamato guadagno intermedio il reddito conseguito con un'attività dipendente o indipendente il cui importo è inferiore all’indennità di disoccupazione (ID). La vostra ID (indennità compensativa) ammonta per almeno 12 mesi all'80% o al 70% della differenza tra il guadagno intermedio conseguito e il guadagno assicurato. Il guadagno intermedio deve corrispondere all'aliquota usuale per la professione e il luogo. In ogni caso, vi conviene realizzare un guadagno intermedio poiché vi consente di…
- migliorare il vostro reddito, in quanto la somma del guadagno intermedio e dell'indennità compensativa versata dall’AD è sempre più elevata rispetto all'ID;
- maturare nuovi periodi di contribuzione, tranne nel caso in cui si tratti di un guadagno intermedio conseguito tramite un'attività indipendente, un'occupazione temporanea finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione oppure prendendo parte a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico;
- acquisire ulteriori esperienze professionali e allacciare interessanti contatti. È inoltre più facile trovare un nuovo impiego quando si ha già un lavoro.
Se venite meno ai vostri obblighi, il vostro diritto all’indennità sarà temporaneamente sospeso. Ne consegue che, per un certo periodo, non riceverete le indennità giornaliere. Ciò è segnatamente il caso se…
- vi ritrovate disoccupati per propria colpa;
- non vi impegnate sufficientemente a cercare un lavoro ragionevolmente esigibile;
- non osservate le prescrizioni di controllo/le direttive dell’URC, in particolare non accettate un lavoro ragionevolmente esigibile oppure non vi presentate a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o lo interrompete senza un motivo valido oppure ne compromettete lo svolgimento o lo impedite;
- violate i vostri obblighi di informazione e di notifica;
- ottenete o tentate di ottenere indebitamente l’indennità di disoccupazione.
La durata della sospensione può estendersi da 1 a 60 giorni a seconda della colpa. Contano come giorni di sospensione effettuati soltanto quelli in cui soddisfate tutti i presupposti del diritto all'indennità. In caso di recidiva, la durata della sospensione sarà maggiore.
Le indennità giornaliere vengono versate soltanto al termine di un periodo di attesa ossia dopo un periodo paragonabile a una “franchigia”. Contano come giorni di attesa soltanto quelli in cui soddisfate tutti i presupposti del diritto all'indennità.
Il diritto all'indennità inizia in linea di principio dopo un periodo di attesa generale di 5 giorni di disoccupazione controllata.
In alcuni casi, oltre al periodo di attesa generale, dovete osservare i seguenti giorni di attesa speciali:
- 1 giorno se, prima di diventare disoccupati, avete esercitato un'attività stagionale oppure un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti oppure assunzioni di durata limitata;
- 5 giorni se siete esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione esclusivamente in seguito a malattia prolungata, maternità, infortunio, invalidità o decesso del coniuge, separazione, divorzio, soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo, o in seguito al rientro in Svizzera dopo un soggiorno di lavoro all'estero;
- 120 giorni se siete esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione per seguire una formazione scolastica, corsi di riqualificazione o di perfezionamento professionale oppure in combinazione con un altro motivo d’esenzione.
Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata avete diritto a 5 giorni (1 settimana) senza controllo. Durante questi giorni di “vacanza” esenti dall’obbligo di controllo non dovete impegnarvi a cercare un lavoro o essere idonei al collocamento. Potete anche accantonare questi 5 giorni per prendere, ad esempio, 10 giorni (2 settimane) esenti dall’obbligo di controllo dopo 120 giorni di disoccupazione controllata. Dovete informare con 2 settimane di anticipo il vostro URC della vostra intenzione di prendere i giorni di vacanza a cui avete diritto soltanto in blocchi settimanali.
Non è possibile trasferire in un nuovo termine quadro i giorni esenti dall’obbligo di controllo che non sono stati presi prima della scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione. È altresì escluso un pagamento in contanti dei giorni esenti dall’obbligo di controllo che non sono stati presi in caso di cambiamento del termine quadro o di assunzione di un impiego.
In caso di inabilità al lavoro per malattia, infortunio o gravidanza dovete informare il vostro URC entro una settimana.
In caso di infortunio contattate la vostra Cassa di disoccupazione per poterlo dichiarare alla SUVA e, se avete partecipato a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, anche all’organizzatore. In caso d’infortunio sarete indennizzati dall’assicurazione contro la disoccupazione durante i primi 3 giorni (incluso il giorno dell’infortunio), dopodiché riceverete le indennità giornaliere dalla Suva.
In caso di malattia o congedo parentale avete diritto all’indennità di disoccupazione soltanto fino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa. Il diritto è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Un congedo di maternità, di paternità o di assistenza va annunciato il prima possibile all’URC competente.
In caso di un congedo di maternità, di paternità o di assistenza non sussiste alcun diritto a un’indennità di disoccupazione, come pure non sussiste alcun obbligo verso l’assicurazione contro la disoccupazione.
Le indennità in caso di un congedo di maternità, di paternità e di assistenza sono regolamentate dalla Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Per maggiori informazioni rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente (si vedano anche le pubblicazioni del centro d’informazione AVS/AI:
Prestazioni dell'IPG (servizio, maternità, paternità e assistenza) | Opuscoli informativi | Opuscoli & Moduli | Centro d'informazione AVS/AI (ahv-iv.ch)).
Se l’indennità per perdita di guadagno alla quale avete diritto durante il servizio militare svizzero o il servizio civile di non oltre 30 giorni o di protezione civile svizzero è inferiore alla vostra indennità di disoccupazione, la Cassa di disoccupazione versa la differenza. Ciò non vale per le scuole reclute, i servizi di avanzamento e le prestazioni analoghe svolte per Paesi stranieri.
Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi al vostro URC e consultare l’opuscolo «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero» nel Info-Service per i disoccupati.
Tutte le istruzioni e le decisioni degli organi d'esecuzione devono essere comunicate per scritto. Va fatta una distinzione tra decisioni e conteggi delle indennità giornaliere.
Ogni decisione è accompagnata dall’indicazione dei rimedi giuridici allo scopo di informarvi su come procedere in caso di disaccordo con la decisione. La procedura di opposizione è di regola gratuita.
I conteggi delle indennità giornaliere non sono decisioni e pertanto non possono essere impugnati direttamente. Nel caso non siate d'accordo con un conteggio dovete richiedere, entro 90 giorni dalla ricezione, una decisione scritta suscettibile di impugnazione.
Vi consigliamo in ogni caso di contattare l'autorità decisionale competente prima di inoltrare un'opposizione scritta.
Ulteriori domande giuridiche e organi competenti
L’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione avviene in modo decentralizzato. La SECO è l’autorità di vigilanza sull’assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia non le spetta il compito di pronunciarsi in merito alle decisioni prese dagli organi d’esecuzione competenti (URC, Casse di disoccupazione, servizi cantonali), poiché le decisioni nei casi concreti nonché il rilascio di informazioni rientrano nella loro sfera di competenza.
La valutazione delle domande di indennità per lavoro ridotto (ILR) spetta all’Ufficio del lavoro del Cantone in cui si trova il luogo dell’azienda ossia la sede aziendale. La valutazione delle domande di indennità per intemperie (IPI) rientra invece nella sfera di competenza dell’Ufficio del lavoro del Cantone in cui si trova il luogo di lavoro. Per eventuali informazioni vogliate rivolgervi all’ufficio competente.
Esercizio del diritto all’indennità
Per informazioni riguardanti l’esercizio del diritto all’indennità vogliate rivolgervi alla Cassa di disoccupazione scelta.
Per ottenere informazioni sul diritto alle indennità giornaliere, sul calcolo del loro importo compreso il guadagno intermedio o sulla sospensione del diritto all’indennità per disoccupazione per propria colpa (ad es. per aver sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro senza avere un nuovo impiego) dovete rivolgervi alla Cassa di disoccupazione scelta. Nel caso in cui non siate ancora iscritti, potete contattare la Cassa pubblica di disoccupazione del vostro Cantone di domicilio oppure una Cassa di disoccupazione di un’organizzazione dei lavoratori o dei datori di lavoro da scegliere liberamente.
Qualora non siate d’accordo con il conteggio effettuato dalla vostra Cassa di disoccupazione, potete richiedere per iscritto, entro 90 giorni dalla ricezione, una decisione, contro la quale potete fare opposizione scritta presso la vostra Cassa di disoccupazione. Dopo aver riesaminato il vostro caso, la Cassa rilascerà una decisione su opposizione. Qualora tale decisione non fosse soddisfacente, avrete la possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e, se del caso, presso il Tribunale federale.
In caso di disaccordo con una decisione della vostra Cassa di disoccupazione concernente ad esempio il diritto all’indennità di disoccupazione, potete fare direttamente opposizione e, in caso di rigetto, presentare ricorso.
In caso di opposizione o di ricorso è importante indicare le conclusioni e i motivi del ricorso. Dovete allegare la decisione impugnata e i mezzi di prova evocati in vostro possesso.
Oltre all’opposizione e al ricorso sussiste una terza possibilità: la denuncia all’autorità di vigilanza. Se la vostra Cassa di disoccupazione non emette conteggi o non emana decisioni o decisioni su opposizione per diversi mesi, potete inoltrare direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni un ricorso per denegata o ritardata giustizia.
L'Ufficio regionale di collocamento (URC) vi consiglia personalmente sia prima che durante la disoccupazione. Il vostro consulente URC vi assisterà nella ricerca affinché riusciate a trovare il più rapidamente possibile un impiego adeguato. L'URC è l'organo competente a cui rivolgersi per ricevere informazioni sui provvedimenti di formazione e di occupazione nonché sulla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione in caso di ricerche di lavoro insufficienti.
Qualora non siate d’accordo con una decisione emanata dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) o dall’Ufficio cantonale del lavoro, potete fare opposizione presso l’istanza menzionata nel paragrafo concernente i rimedi giuridici e, se del caso, presentare ricorso contro la decisione su opposizione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e la Commissione di ricorso. L’ultima istanza di ricorso è il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna.
Nota bene: l’assegnazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, ad esempio a un corso, a un programma occupazionale ecc., non può essere impugnata direttamente, ma soltanto dopo l’emanazione di una decisione di sospensione per mancata partecipazione o interruzione del provvedimento senza una valida motivazione.
In caso di opposizione o di ricorso è importante indicare le conclusioni e i motivi del ricorso. Dovete allegare la decisione impugnata e i mezzi di prova evocati in vostro possesso.
La procedura di ricorso è gratuita se inerente a prestazioni assicurative e se non riguarda questioni formali o non si tratta di un ricorso temerario.
Invece di un’opposizione o di un ricorso potete inoltrare anche una denuncia all’autorità di vigilanza.
Se per diversi mesi il vostro URC non emana nessuna decisione o nessuna decisione su opposizione, potete inoltrare direttamente all’autorità di ricorso cantonale (Tribunale cantonale delle assicurazioni, Commissione di ricorso) un ricorso per denegata o ritardata giustizia.
In caso di problemi nei rapporti interpersonali vi consigliamo innanzitutto di rivolgervi al vostro consulente URC per informarlo in merito alla situazione. Se non riuscite a trovare insieme una soluzione, potete chiedere di cambiare consulente presentando una domanda al vostro attuale consulente o alla direzione dell’URC.
Qualora la situazione non dovesse migliorare, potrete presentare una denuncia ai titolari dell’organo d’esecuzione interessato. Il titolare della Cassa pubblica di disoccupazione, dell’Ufficio cantonale del lavoro e dell’URC è il Cantone ossia il Governo. Il titolare della Cassa privata di disoccupazione è l’organizzazione dei lavoratori ossia dei datori di lavoro che gestisce la Cassa di disoccupazione.
Avete delle domande riguardanti la vostra disdetta o la protezione assicurativa dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro? Per domande come queste e per altre informazioni vogliate rivolgervi a un centro di consulenza specializzato in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali.