Con l’indennità per intemperie, l’Assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre i datori di lavoro per una parte della perdita di guadagno necessariamente subita a causa del maltempo. L’obiettivo è quello di prevenire i licenziamenti dovuti alla perdita di lavoro a breve termine e inevitabile.
Opuscolo: Indennità per intemperie (PDF, 113 kB, 01.07.2024)
L’indennità per intemperie può essere versata nei seguenti settori (OADI, art. 65):
- edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave
- estrazione di sabbia e ghiaia
- posa di binari e condotte aeree
- sistemazioni esterne (giardini)
- selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un’azienda agricola.
- estrazione d’argilla e industria laterizia
- pesca professionale
- trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione
- segherie
Inoltre, l’indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie.
Aventi diritto
Il datore di lavoro può far valere il diritto all’indennità, qualora i singoli lavoratori abbiano concluso la scuola dell’obbligo e non ancora raggiunto l’età minima del pensionamento AVS.
Non hanno diritto all’indennità per intemperie i lavoratori:
- la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato
- che hanno un rapporto di lavoro temporaneo
- che non accettano la sospensione del lavoro riconducibile a fattori metereologici
- che sono stati messi a disposizione da un’altra azienda
Inoltre sono escluse dal diritto all’indennità per intemperie le persone impiegate nell’azienda con funzioni (p.es. dirigenziali) analoghe a quelle del datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati.
Domanda di indennità per intemperie
Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all’indennità per intemperie con un annuncio al servizio cantonale (SC) competente entro e non oltre il 5° giorno del mese di calendario successivo. Con questo annuncio il datore di lavoro sceglie anche la cassa di disoccupazione.
Se i cantieri sono più di uno, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare ogni mese un modulo singolo per ciascun cantiere. È competente il SC del Cantone nel quale si trova l’azienda o il settore d’esercizio.
Il SC verifica, in base a un calendario meteorologico o ad altri documenti adeguati, se le cause della perdita sono davvero riconducibili a condizioni meteorologiche avverse.
Se il SC autorizza l’indennità per intemperie, il datore di lavoro deve far valere tutti i diritti all’indennità presso la cassa da lui stesso designata. Quest’ultima esamina l’adempimento dei presupposti in modo dettagliato e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per intemperie.
Prestazioni
L’indennità per intemperie versata dopo il periodo d’attesa corrisponde all’80 % della perdita di lavoro computabile per cause meteorologiche.
In caso di indennità per intemperie, l’AD rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD (cfr. gli opuscoli Info-Service e i moduli di conteggio). La parte dei contributi AVS/AI/IPG/AD versata dal datore di lavoro ammonta al 6,4 %.
Moduli
Qui trovate tutti i moduli dell'indennità per intemperie.
Informazioni sull’indennità per intemperie
Il SC può rispondere a tutte le principali domande sui moduli, sull’annuncio e sui settori d’esercizio. Per domande specifiche concernenti le prestazioni e il computo rivolgersi alla cassa di disoccupazione prescelta.