Frontalieri

Definizione

Sono considerati frontalieri coloro che hanno un impiego o esercitano un’attività indipendente in un Paese membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e che risiedono un altro Paese membro nel quale di norma rientrano quotidianamente o almeno una volta a settimana.

Assicurazioni sociali

In linea di massima i frontalieri pagano le assicurazioni sociali nello Stato in cui sono impiegati. Tuttavia, se un lavoratore impiegato per conto dello stesso datore di lavoro in due o più Stati esercita almeno il 25% della sua attività lucrativa nello Stato di domicilio, deve essere registrato dal datore di lavoro presso le assicurazioni sociali secondo la legislazione dello Stato di domicilio. Chi svolge meno del 25% dell’attività lucrativa nello Stato di domicilio viene assoggettato alla legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.

Di norma le assicurazioni sociali comprendono le assicurazioni in caso di malattia, infortunio e disoccupazione, la previdenza professionale, le indennità per perdita di guadagno, maternità o paternità e gli assegni familiari. 

Permesso di lavoro per i frontalieri in Svizzera

Per poter lavorare in Svizzera come frontaliere è necessario un apposito permesso UE/AELS. Il datore di lavoro deve richiedere il permesso alle autorità cantonali competenti (uffici della migrazione) presentando un contratto di lavoro o, in caso di offerta di lavoro vincolante, una dichiarazione d’impegno nonché un documento d’identità o un passaporto valido.

I frontalieri provenienti da Paesi terzi devono disporre di un permesso di soggiorno permanente in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera e abitare da almeno 6 mesi nella rispettiva zona frontaliera. Ai cittadini dei Paesi terzi si applicano gli articoli 35 e 39 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) (RS 142.20 (admin.ch)). Per l’esame delle domande presentate da frontalieri occorre prestare particolare attenzione all’osservanza delle prescrizioni inerenti al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, condizioni lavorative e salariali, art. 18-23 LStrI, cfr. Istruzioni LStrl).

In ogni caso, la domanda per il permesso di lavoro deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il permesso per frontalieri UE/AELS (permesso G) viene rilasciato sia ai lavoratori dipendenti che a quelli indipendenti. L’esercizio di un’attività indipendente deve essere comprovato già al momento della presentazione della domanda. I documenti necessari sono indicati negli appositi moduli degli uffici cantonali della migrazione.

Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, la validità del permesso corrisponde alla durata del contratto di lavoro o di impiego. Normalmente, in caso di rinnovo del contratto la durata del permesso viene prorogata. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato e dura almeno un anno, viene rilasciato un permesso della durata di 5 anni. Nel permesso per frontalieri viene riportato il nome del datore di lavoro.

Qualsiasi cambiamento (dati personali, domicilio, posto di lavoro, ecc.) deve essere comunicato alle autorità competenti. I frontalieri sono tenuti a rientrare almeno una volta alla settimana nel loro luogo di domicilio (all’estero).

I frontalieri che durante la settimana abitano in Svizzera devono registrarsi come soggiornanti settimanali presso il Controllo abitanti del Comune.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici cantonali della migrazione, competenti per il rilascio e la proroga dei permessi.
Autorità cantonali per la migrazione e il mercato del lavoro (admin.ch)

Link utili per i frontalieri:

https://www.arbeit.swiss/content/secoalv/it/home/menue/stellensuchende/berufliche-mobilitaet-in-der-eu-efta---eures/grenzgaenger-innen.html